Licenziamento per giusta causa grazie all’investigatore privato. Lo ha ribadito il tribunale di Padova con una recente ordinanza.

La giurisprudenza ha ormai segnato le linee sulle attività investigative private. Pedinare una persona non è illegale (a meno che non diventi un’attività così insistente da sconfinare nelle molestie o, peggio, nello stalking). Pertanto non violano la privacy dei lavoratori gli investigatori privati che si mettono alle loro calcagna per produrre all’azienda le foto o i filmati con la prova di eventuali irregolarità.

Si può controllare il dipendente?

Il datore di lavoro non può controllare i lavoratori quando questi sono in azienda o stanno svolgendo comunque il loro lavoro mentre è possibile quando sono fuori qualsiasi forma di controllo, anche attraverso il pedinamento, purché nel rispetto delle regole sulla privacy.

Privacy dei dipendenti pedinati?

Non si può seguire un dipendente fin dentro il portone del palazzo dove vive. Non è possibile arrampicarsi su un albero e filmare ciò che avviene nel suo appartamento. Sono vietate le riprese nel giardino privato se effettuate con metodi per superare eventuali barriere come staccionate,

L’attività invece che viene svolta, pur in aree aperte private, prive di alcuna protezione, può essere oggetto di ripresa fotografica.

Può l’azienda fare il licenziamento per giusta causa grazie alla relazione dell’investigatore privato?

Se il datore di lavoro abbia notizia di condotte del dipendente che possano integrare non solo violazione dei doveri nascenti dal contratto, ma anche illecito civile, amministrativo o penale, è legittimato a incaricare un investigatore privato che le documenti, anche con riprese fotografiche, che potranno essere utilizzate come prova della giusta causa di recesso.

Lo Statuto dei lavoratori stabilisce il divieto di controllo occulto dell’attività svolta. Tuttavia tale divieto non opera al di fuori dei locali aziendali ove quindi è possibile ricorrere a investigatori privati per verificare eventuali comportamenti che possano integrare condotte illecite di natura civile, amministrativa o penale e non solo violazione degli obblighi contrattualmente assunti.